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Ultimo aggiornamento: Mercoledì 02 Dicembre 2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 - SCADENZA SALDO ANNO 2020

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta municipale propria (IMU).

Il saldo per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune con deliberazione dalla Commissione Straordinaria
deliberazione dalla Commissione Straordinarian. 65 del 03/06/2020 per l’anno 2020, con conguaglio sulla rata versata in acconto.

Aliquota ordinaria 1,06%
Aliquota abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,60%
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 0,10%
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 0,25%
Terreni agricoli 1,06%
Detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze Euro 200,00

L’IMU non è dovuta se l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 5,00 annui.

Al fine di calcolare l'importo da versare, i contribuenti possono utilizzare lo strumento di calcolo online

Calcola l'importo da versare cliccando sull'immagine sottostante.

calcolo-iuc

Chi deve pagare l’IMU:

  • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, il quale è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

AIRE (Aggiornamento 2020)
Dal 2020, con l’entrata in vigore della Legge n. 160/2019 (art. 1, commi 738/787), per i contribuenti AIRE non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Pertanto tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

ESENZIONI PER IL SALDO IMU 2020:
Ai sensi dell’art. 78, comma 1, del D.L. n. 104/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, delle colonie marine, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In aggiunta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per gli immobili (e per le relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui
all’allegato 1 al D.L. n. 137/2020 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione IMU, in tutti i casi previsti dalla legge, deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Sono consultabili le istruzioni ministeriali relative alla compilazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per il pagamento IMU si utilizza il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 IMU terreni (destinatario il Comune)
3916 IMU aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 IMU altri fabbricati (destinatario il Comune)
3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario STATO)
3930 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento destinato a Comune)
3939 IMU immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (destinatario Comune)

Il CODICE CATASTALE del comune di SOGLIANO CAVOUR è I780

Versamento IMU dall'estero: i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato versano l’IMU utilizzando il modello F24. Nel caso ciò non fosse possibile occorre: 

  • per la quota Comune effettuare un bonifico in favore del Comune di Sogliano Cavour (LE) (codice BIC BPPIITRRXXX) utilizzando il codice IBAN: IT85P0760116000000061938635
  • per l’eventuale quota dello Stato effettuare un bonifico in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune e i relativi codici tributo;
  • l'annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo”

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni consultare:



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