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Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus: tutte le proroghe ai documenti in scadenza, dalle patenti alle carte d’identità

Si avvisa che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, al fine di evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l’effetto di ridurre l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19, ha previsto le seguenti proroghe:

Carta d’identità - 31 agosto 2020: Le carte di identità, digitali o cartacee, scadute o in scadenza dopo la data di entrata in vigore del dl 18/2020 sono prorogate al 31 agosto 2020. Attenzione però: per l’espatrio resta la data indicata nel documento.

Carta di qualificazione del conducente - 30 giugno 2020: Viene prorogata a fine giugno sul territorio nazionale la carta di qualificazione del conducente: è un titolo abilitativo che attesta le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E). Consente di svolgere attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono due tipologie: una per il trasporto di merci e una per quello di persone.

Certificato di formazione professionale per merci pericolose - 30 giugno 2020: Proroga sul territorio nazionale al 30 giugno 2020 dei certificati di formazione professionale per merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

Foglio rosa - 30 giugno 2020: Prorogate al 30 giugno 2020 le autorizzazioni alla guida con scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020. La proroga è contenuta nel decreto dirigenziale del Mit 10 marzo 2020 prot. 50.

Patenti - 31 agosto 2020: Sono prorogate al 31 agosto le patenti scadute o in scadenza successivamente alla data di approvazione del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020). La proroga è contenuta nell’articolo 104 del dl 18/2020).

Permesso provvisorio di guida (commissione medica) - 30 giugno 2020: Prorogato fino al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la commissione medica locale non abbia potuto effettuarte la visita nel giorno fissato. Si tratta del permesso rilasciato una sola volta ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente.

Revisione e idoneità alla circolazione - 31 ottobre 2020: Una proroga interessa la revisione dei veicoli e non solo: è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi da sottoporre entro il 31 luglio 2020. Analoga proroga arriva per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi. Stesso slittamento per i veicoli a motore e loro rimorchi ai quali siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, o ai dispositivi d'equipaggiamento.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza: Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. (Art. 103, comma 1). 3. La disposizione non si applica:

• ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione (Art. 103, comma 3).

• ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati (Art. 103, comma 4).

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