La legge 7 agosto 1990 n. 241, in attuazione dei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della funzione amministrativa (art. 97 costituzione) ha previsto istituti di diretta partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo al fine di assicurare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione nonche' l'imparzialità dell'azione della medesima.
Il diritto di accesso tuttavia non è un generico ed illimitato diritto all'informazione, nè come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'Amministrazione pubblica. La legge infatti ne circoscrive l'ambito di esercizio, sia sotto il profilo soggettivo (riconoscendone la titolarità in diretta funzione di tutela delle situazioni giuridicamente tutelate), che sotto quello oggettivo (escludendone l'operatività per talune tipologie di atti).
L'accesso si esercita nei confronti di:
Tutti i documenti amministrativi, ovvero "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fine della attività amministrativa.
Pertanto l'accesso può validamente esercitarsi su:
L'accesso può essere formale od informale.
La richiesta di accesso dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo che dovrà essere presentato:
Per esercitare il diritto di accesso formale è necessario compilare l'apposito modulo "Richiesta di accesso agli atti" che, se non consegnata personalmente, deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido.
Ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006 l'Ufficio è tenuto a dare notizia della richiesta di accesso ai soggetti "controinteressati".
Sono soggetti controinteressati "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".
Tali soggetti hanno tempo 10 giorni per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Pertanto, la predetta richiesta non potrà essere evasa se non dopo trascorsi i termini per l'opposizione.
Il termine entro il quale l'amministrazione deve rispondere è di giorni 30.
La richiesta potrà essere:
Trascorso il termine di 30 dalla richiesta, questa si intende respinta.