IMU

Il 16 giugno 2021 scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell’Imposta municipale propria (IMU).

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 599, della Legge n. 178/2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

In aggiunta, ai sensi dell'art. 6-sexies, del D.L. n. 41, convertito in legge n. 69/2021, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del medesimo decreto (soggetti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.03.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 TUIR). L'esenzione si applica solo agli immobili in cui i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

 

L’acconto per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti è pari alla metà dell’imposta dovuta per il corrente anno con applicazione dell’aliquota (e della detrazione) dell’anno precedente (deliberazione dalla Commissione Straordinaria n. 65 del 03/06/2020 per l’anno 2020).

 

Il versamento della seconda rata (saldo) dell’imposta dovuta in ragione d’anno è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2021, sulla base delle seguenti aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/04/2021 per l’anno 2021

Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2021.

 

L’IMU non è dovuta se l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 5,00 annui.

 

Chi deve pagare l’IMU:

- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, il quale è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Al fine di calcolare l'importo da versare, i contribuenti possono utilizzare lo strumento di calcolo online: CALCOLO IMU ON LINE 2021

 

AIRE (Aggiornamento 2021): A partire dall'anno 2021 per una sola unità' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di è' applicata nella misura della metà.

 

DICHIARAZIONE IMU: La dichiarazione IMU, in tutti i casi previsti dalla legge, deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Sono consultabili le istruzioni ministeriali relative alla compilazione.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Per il pagamento IMU si utilizza il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)

- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)

- 3914 IMU terreni (destinatario il Comune) -

- 3916 IMU aree fabbricabili (destinatario il Comune)

- 3918 IMU altri fabbricati (destinatario il Comune)

- 3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario STATO)

- 3930 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento destinato a Comune)

- 3939 IMU immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (destinatario Comune)

Il CODICE CATASTALE del comune di SOGLIANO CAVOUR è I780.

 

Versamento IMU dall'estero: i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato versano l’IMU utilizzando il modello F24. Nel caso ciò non fosse possibile occorre:

- per la quota Comune effettuare un bonifico in favore del Comune di Sogliano Cavour (LE) (codice BIC BPPIITRRXXX) utilizzando il codice IBAN: IT85P0760116000000061938635

- per l’eventuale quota dello Stato effettuare un bonifico in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000

Come causale dei versamenti devono essere indicati: 

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla “IMU”, il nome del Comune e i relativi codici tributo;

- l’annualità di riferimento;

- l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.

 

INFORMAZIONI Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 64 del 03/06/2020 e la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 67 del 03/06/2020 con cui sono stati adottati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU. 

 

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